1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge o la parte dell'unione civile, straniero o apolide, del cittadino italiano acquista la cittadinanza quando risiede da almeno due anni dalla data del matrimonio o della stipulazione dell'unione civile, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e, nel caso del matrimonio, se non sussiste separazione legale».